Lo statuto della fondazione ILICA in Italia

Della “Fondazione ILICA – ITALIAN LANGUAGE INTER CULTURAL ALLIANCE”, in breve denominata anche “Fondazione ILICA

 

Articolo 1 (Denominazione e sede)

Su iniziativa del Cavaliere Vincenzo Marra (di seguito, il “Fondatore”), è costituita, ai sensi degli Artt 14 e ss. Codice Civile (di seguito, “c.c”), una Fondazione denominata “Fondazione ILICA – ITALIAN LANGUAGE INTER CULTURAL ALLIANCE”, in breve denominata anche “Fondazione ILICA”, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154 (di seguito, la “Fondazione”)
La Fondazione non ha scopo di lucro.

 

Articolo 2 (Scopo della Fondazione – Attività istituzionali)

La Fondazione è costituita al fine di promuovere la lingua italiana e di diffondere espressioni dell’arte, della cultura italiana nel sistema scolastico statunitense, dall’asilo all’università (K-16), nonché nel resto del mondo:

 

  1. attività di studio della lingua italiana in scuole pubbliche e private;
  2. attività di studio della lingua italiana come seconda lingua nelle scuole che hanno nei programmi lo studio di una lingua e cultura straniera complementare;
  3. attività di ricerca di rilevante valore culturale su materie di interesse (a titolo meramente esemplificativo, lo studio dell’alimentazione italiana, come fenomeno culturale internazionale, dalle origini ad oggi);
  4. attività di documentazione di rilevante valore culturale e storico relativa alla storia della lingua e della cultura italiana, ivi incluse le tradizione, dalle origini ad oggi
  5. incontri formativi alla presenza anche di gruppi culturali italiani insediati all’estero e altri gruppi culturali, per diffondere e stimolare la scoperta dell’Italia;
  6. la creazione di unità di intenti con le altre organizzazioni di origine italiane già esistenti;
  7. ogni altra attività diretta a formare, diffondere suscitare e sostenere le attività aventi le finalità indicate sub (i), (ii), (iii); (iv);(v);(vi).

 

Articolo 3 (Attività direttamente connesse)

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

 

  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
  • Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
  • Stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte di attività, nonché di studi specifici e consulenze;
  • Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli enti anzidetti;
  • Promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione di relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico;
  • Erogare premi e borse di studio a studenti indigenti e/o minori di ventidue anni;
  • Svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
  • Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
  • Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

Articolo 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

 

  • da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti in danaro effettuati dal Fondatore, per un ammontare complessivo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
  • dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità, impiegabili per il perseguimento dello scopo della Fondazione, effettuati dal Fondatore e/o dai Sostenitori;
  • dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo norme del presente Statuto;
  • da contributi da parte di enti e privati, sempre che i contributi siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per i fini indicati nello scopi della Fondazione;
  • dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.

 

Articolo 5 (Fondo di gestione)

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione dispone del fondo di gestione, che è costituito:

 

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a incremento del patrimonio;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
  • dai beni e contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e dai sostenitori, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
  • dagli utili delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

 

Articolo 6 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

 

Articolo 7 (Sostenitori)

Possono sostenere la Fondazione le persone fisiche, le persone, giuridiche, pubbliche o private, e gli enti e le istituzioni che contribuiscono al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione, mediante un contributo in denaro, con conferimento di beni mobili od immobili, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione dei diritti di godimento di beni materiali o immateriali.
Al fine di diventare sostenitori della Fondazione, è necessario presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione, presentando il modulo d’iscrizione con l’indicazione di “nome, cognome, data e luogo di nascita, professione e residenza”. Dopo aver effettuato una donazione minima in qualità di sostenitore, sarà necessaria una dichiarazione di condivisione e rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
I Sostenitori della Fondazione sono coloro che:

 

  • effettuano una donazione volontaria annuale;
  • rispettano lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

 

La partecipazione alla vita e alle iniziative della Fondazione è volontaria. Nessun versamento, di qualsiasi tipo, può dar vita a diritti di partecipazione al patrimonio della Fondazione

 

Articolo 8 (Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

 

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;

 

Articolo 9 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti nel numero di sette, salvo quanto appresso precisato. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno il titolo di Consiglieri. I Consiglieri sono nominati a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Fondatore partecipa di diritto al Consiglio di Amministrazione e non può essere revocato.
Il numero complessivo dei Consiglieri può essere aumentato e diminuito, con decisione del Consiglio, rispettivamente fino a quindici e fino a tre.
La nomina dei Consiglieri avviene per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo il diritto di veto del Fondatore. Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica con lettera, fax, o e-mail inviato entro quindici giorni dalla notizia comunicatagli a cura del Presidente della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata.
Nel caso il numero dei Consiglieri scendesse sotto tre, il Presidente o, in caso di sua mancanza il Vice Presidente o, in caso di sua mancanza, il o i Consiglieri in carica, dovranno procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri, in modo tale da ricostruire un Consiglio di Amministrazione composto da al meno tre membri. Qualora non fosse in carica alcun Consigliere, il Sostenitore che storicamente abbia effettuato le maggiori contribuzioni in favore della Fondazione dovrà richiedere a mezzo raccomandata al secondo e al terzo dei Sostenitori che storicamente abbiano effettuato le contribuzioni maggiori in favore della Fondazione di nominare un consigliere ciascuno, affinché, con il Consigliere nominato dal primo Sostenitore, sia composto un Consiglio di tre membri.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno 2 volte l’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve avvenire per iscritto ed essere spedita per posta, fax, o e-mail agli indirizzi forniti dai Consiglieri all’accettazione della nomina, entro il termine di tre giorni (o un giorno in caso di urgenza) prima della data prevista per la riunione, salvo espressa rinuncia a tale termine da parte dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per video/teleconferenza. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Spetta al Consiglio di Amministrazione l’indicazione delle linee guida sulla gestione dei fondi.
Il Consiglio di Amministrazione è competente per la straordinaria e per l’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente per la ratifica degli atti di straordinaria amministrazione che venissero compiuti dal Presidente nei casi di inderogabile necessità ed urgenza di cui al successivo Articolo 10.
Il Consiglio di Amministrazione deve in particolare:

 

  • formulare e approvare i regolamenti interni;
  • redigere il bilancio con la proposta di destinazione degli utili ai progetti della Fondazione;
  • determinare gli importi delle donazioni annuali minime dei Sostenitori;
  • favorire la partecipazione dei Sostenitori alle attività delle Fondazione.

 

Al solo fine di ottimizzare le attività di elaborazione delle linee guida per la gestione dei fondi, il Consiglio di Amministrazione potrà dotarsi di consulenti, che potranno fornire pareri orientativi non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire delega per il compimento di singoli atti o operazioni a uno o più Consiglieri, o anche a soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione. La delega dovrà essere debitamente motivata e il Consiglio avrà sempre il potere di avocare a sé singoli atti od operazione rientranti nella delega o di revocare la delega stessa.

 

Articolo 10 (Presidente)

La Fondazione è presieduta e legalmente rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal Presidente, il quale presiede altresì le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il primo Presidente viene designato nella persona del Fondatore. In caso di sue dimissioni, il Consiglio di Amministrazione nominerà il successore; il Consiglio dovrà in tal caso deliberare detta nomina con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica, salvo il diritto di veto del Fondatore.
Al Presidente competono i poteri di ordinaria amministrazione e, nei casi di inderogabile necessità ed urgenza, i poteri di straordinaria amministrazione. Gli atti adottati nell’esercizio dei poteri di straordinaria amministrazione dovranno essere sottoposti, entro 30 giorni, a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione in occasione di una riunione immediatamente ed appositamente convocata dal Presidente stesso, o anche tramite consultazione scritta.
La Fondazione può altresì avere un Vice Presidente, nominato secondo le medesime modalità stabilite per la nomina del Presidente e scelto tra i Consiglieri di Amministrazione, il quale ha il compito di fare le veci del Presidente in tutti i casi di indisponibilità temporanea o di inerzia di quest’ultimo.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono domiciliati per l’incarico presso la sede della Fondazione.

 

Articolo 11 (Segretario)

La Fondazione ha un Segretario il quale ha il compito di curare l’esecuzione e l’adempimento delledelibere del Consiglio di Amministrazione, secondo le Direttive impartitegli dal Presidente.

 

Articolo 12 (Compensi)

Ai componenti dell’organo amministrativo della Fondazione non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dall’Articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 (di seguito, “Decreto 460/1997”).
Al Segretario, ove questi non sia uno dei Consiglieri, compete il rimborso delle spese, nonché un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 13 (Bilancio)

L’esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro i quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
Per le raccolte pubbliche dei fondi, ai sensi e nei termini di cui all’Articolo 20 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (di seguito, “Decreto 600”), entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate ed alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Qualora sia richiesto dalla legge, ovvero nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, sarà nominato un revisore contabile per le revisione del bilancio d’esercizio.

 

Articolo 14 (Rapporto con altre fondazioni)

Per il compimento delle proprie attività e il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione si può avvalere, oltre che delle proprie strutture amministrative ed organizzative, anche delle strutture amministrative ed organizzative di altre fondazioni con scopo simile o attinente, verso rimborso dei costi eventualmente sostenuti da queste ultime.

 

Articolo 15 (Modifiche dello Statuto)

Il presente Statuto potrà essere migliorato, modificato, aggiornato o riscritto dietro approvazione della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché con il voto favorevole del Fondatore. L’iniziativa di proporre modifiche di qualsiasi natura allo Statuto spetta a ciascun Consigliere, il quale dovrà comunicare le modifiche proposte al Presidente almeno 40 giorni prima della data prevista per la riunione del Consiglio. Tale comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e contenere, oltre al dettaglio di tutte le modifiche proposte, una sommaria enunciazione di motivi per i quali il Consigliere le ritiene necessarie.
In caso di inerzia degli altri Consiglieri nel proporre modifiche allo Statuto richieste dalla legge o dalla Pubblica Amministrazione, il Presidente ha l’obbligo di proporre le stesse al Consiglio di Amministrazione.
Una volta approvate le modifiche dal Consiglio, nei termini e modi sopra descritti, sarà compito del Segretario espletare senza indugio le formalità prescritte dalla legge per il riconoscimento delle modifiche stesse da parte della Pubblica Amministrazione competente.

 

Articolo 16 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre fondazioni o enti aventi medesimo fine o fini di pubblici utilità, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), salvo diversa disposizione prevista dalla legge al momento dello scioglimento.
I beni di cui la Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa, non sia proprietaria, ma di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, la detenzione o l’uso, torneranno nella disponibilità dei soggetti proprietari o dei loro legittimi aventi causa.

 

Articolo 17 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.

 

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ILICA CE* 2013

Appuntamento di Roma


Appuntamento il 28 Maggio
all'Hotel "Il Cantico"

 

dalle ore 16.30 Conferenza sull'Identità italiana del 3° Millennio
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What's Happening in Italy Today??


 

Culture Will Save Italy

Paolo Virzi, one of Italy’s most acclaimed contemporary film directors, refuses to believe that Italy is finished. Even the troubled images of ex-premier Berlusconi, on the front page of London’s Financial Times, isn’t enough to shake his confidence in the Italian people.

Virzi, who is in London to present a retrospective of his film career, says that the same British journalists who criticize Italy are also the same ones who find a “saving grace” in the culture and strength of Italy’s “gente per bene” (good-hearted people).

He cites several characters from his films to get this point across, characters including Piero di Ovosodo who read Dickens to his workers, and Caterina in ‘Caterina va in citta’ who bombards us with her classical music. And then there is Marta from ‘Tutta la vita davanti’ who gets by in a precarious world by holding on to her passion for philosophy, and what about Guido, the main character of ‘Tutti I santi giorni’ a just released film in Italy.

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